Art. 40 · Formazione di documenti informatici
Capo III

Art. 40

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Formazione di documenti informatici

In vigore dal 27 gen 2018
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-40