Definizione data dalla norma indicata.
l'importo totale cui il giocatore ha diritto a seguito della verifica della corrispondenza totale o parziale, con una stessa giocata, o della non corrispondenza, anche dal punto di vista della posizione dei numeri, tra la combinazione e la combinazione vincente.
Fonte: d-2025-12-03-214 — art. 2 →