Definizione data dalla norma indicata.
verifica del fatto che la società o parti della sua catena di attività assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente derivanti dalla presente direttiva, effettuata da un esperto obiettivo, completamente indipendente dalla società, che sia esente da conflitti di interesse e da pressioni esterne, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani o di ambiente, a seconda della natura dell’impatto negativo, e risponda della qualità e dell’attendibilità della verifica
Fonte: dir-2024-06-13-1760 — art. 3 →