Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
vendite a distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell'ordine del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro: 1) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha la propria sede di attività in quello Stato membro
Fonte: dlgs-2016-01-12-6 — art. 2 →vendite a distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell’ordine del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro: a) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha la propria sede di attività in quello Stato membro
Fonte: dir-2014-04-03-40 — art. 2 →