Definizione data dalla norma indicata.
la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. 3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per: a) attività di gioco: l'attività svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad
Fonte: dlgs-2017-05-25-90 — art. 1 →