Definizione data dalla norma indicata.
il passaggio di merci, bagagli non accompagnati compresi attraverso il territorio di uno Stato Contraente, fra uno Stato privo di litorale ed il mare, a condizione che detto passaggio costituisca una parte di un tragitto complete iniziato o avente termine all'interno del territorio di detto Stato senza litorale e comprendente un trasporto marittimo che preceda o segua direttamente detto passaggio
Fonte: l-1970-10-28-1505 — art. c-1 →