Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l'organizzatore o il venditore, quale definito rispettivamente all'articolo 3, punti 8 e 9, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) diverso da un'impresa ferroviaria
Fonte: reg-2021-04-29-782 — art. 3 →l’organizzatore o il rivenditore, diverso da un’impresa ferroviaria, ai sensi dell’articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE (11)
Fonte: reg-2007-10-23-1371 — art. 3 →l'organizzatore o il rivenditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE
Fonte: dlgs-2014-04-17-70 — art. 2 →