Definizione data dalla norma indicata.
± 2 minuti al giorno, con un massimo di 10 minuti in 7 giorni nel caso in cui la durata di marcia dell'orologio dopo la ricarica non è inferiore a questo periodo. 2. All'atto del montaggio: a) distanza percorsa: 2 % in più o meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km
Fonte: reg-1985-12-20-3821 — art. 21 →