Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall’effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi. I «rifiuti delle navi» di cui al punto 3), sono considerati rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE.
Fonte: dir-2019-04-17-883 — art. 2 →una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi
Fonte: dlgs-2021-11-08-197 — art. 2 →