Definizione data dalla norma indicata.
i sistemi individuali o collettivi istituiti dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa derivanti dal presente decreto e dal Regolamento, in conformità con gli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che gestiscono anche i rifiuti di batterie sulla base delle disposizioni contenute nei relativi statuti
Fonte: dlgs-2026-02-10-29 — art. 2 →