Definizione data dalla norma indicata.
sistema ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro e finanziato mediante contributi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione o dei contraenti che garantisce il pagamento, in tutto o in parte, dei crediti di assicurazione ammissibili a favore di contraenti, assicurati e beneficiari ammissibili, o garantisce la continuazione delle polizze di assicurazione quando un’impresa di assicurazione non è in grado, o è probabile che non sia in grado, di adempiere a obblighi e impegni derivanti dai suoi contratti di assicurazione
Fonte: dir-2024-11-27-1 — art. 2 →