Definizione data dalla norma indicata.
l'impiego della nave e del galleggiante in attività d'istituto delle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza, protezione dagli incendi, protezione dell'ambiente marino, trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilità e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, intervento in caso di calamità
Fonte: dpr-2010-03-15-90 — art. 281 →