Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (12)
Fonte: reg-2019-06-20-1150 — art. 2 →servizi di intermediazione online, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150
Fonte: reg-2022-09-14-1925 — art. 2 →