Definizione data dalla norma indicata.
un mezzo di salvataggio avente le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale e con caratteristiche di galleggiabilità di cui alla lettera c) del presente articolo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
Fonte: d-1999-09-29-385 — art. 1 →