riutilizzo di solventi organici

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

l'utilizzo di solventi organici prodotti da una attività e successivamente recuperati per qualsiasi finalità tecnica o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile

Fonte: codice-ambienteart. 268

l'uso di solventi organici recuperati nell'impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile

Fonte: d-2004-01-16-44art. 2
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