Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
uno dei due interventi seguenti: a) azione di risoluzione a livello di un’impresa madre o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza di gruppo, o b) coordinamento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione e dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione in relazione ai soggetti di un gruppo
Fonte: dir-2024-11-27-1 — art. 2 →uno dei due interventi seguenti: a) azione di risoluzione a livello di un’impresa madre o di un ente soggetto a vigilanza consolidata, o b) coordinamento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione e dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione in relazione a entità del gruppo che soddisfano le condizioni per la risoluzione
Fonte: dir-2014-05-15-59 — art. 2 →