Definizione data dalla norma indicata.
il livello di rischio che si applica alle materie prime interessate e ai prodotti interessati se, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche al prodotto e, se necessario, dell’applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti non destano preoccupazioni quanto alla possibilità di non conformità all’articolo 3, lettera a) o b)
Fonte: reg-2023-05-31-1115 — art. 2 →