Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un rischio che, tenendo conto della valutazione dei rischi e dell’impiego normale e prevedibile del prodotto, richiede un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti del rischio non sono immediati
Fonte: reg-2023-05-10-988 — art. 3 →qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche
Fonte: dlgs-2005-09-06-206 — art. 103 →