Definizione data dalla norma indicata.
riapplicazione delle salvaguardie a materie nucleari precedentemente esentate da tali salvaguardie in considerazione del loro uso o della loro quantità. b) Diminuzioni: i) spedizioni interne: spedizioni, nei territori degli Stati, verso altre aree di bilancio materie o per una attività non soggetta a salvaguardia (non pacifica)
Fonte: l-1975-04-23-398 — art. a-98 →