Definizione data dalla norma indicata.
il materiale con un contenuto minimo del 50 per cento in peso di fibre di pelle secca, in cui la cute conciata è disintegrata meccanicamente o chimicamente in particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e, successivamente, con o senza la combinazione di legante chimico, trasformata in fogli. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «ritiro», «vigilanza del mercato» ed «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6,
Fonte: dlgs-2020-06-09-68 — art. 2 →