Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana
Fonte: d-2024-06-28-127 — art. 2 →i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa
Fonte: dlgs-2003-01-13-36 — art. 2 →