rifiuti inerti

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana

Fonte: d-2024-06-28-127art. 2

i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa

Fonte: dlgs-2003-01-13-36art. 2
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