Definizione data dalla norma indicata.
una rete mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva
Fonte: reg-2019-06-20-1241 — art. 6 →