Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura. 2. Ai fini del presente articolo «autorità regionali» include le autorità elencate in modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), mentre «autorità locali» include tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, come definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003.
Fonte: dir-2014-02-26-24 — art. 2 →i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura.
Fonte: dir-2014-02-26-25 — art. 2 →