Definizione data dalla norma indicata.
un prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell’estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento
Fonte: reg-2024-11-27-3015 — art. 2 →