Definizione data dalla norma indicata.
i prodotti fabbricati esclusivamente con il cacao in fave come pasta/liquore di cacao, burro di cacao, polvere di cacao senza l'aggiunta di zucchero, pasta senza burro e mandorle scorticate nonché ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio potrà se del caso designare
Fonte: l-1994-11-03-641 — art. a-2 →