Definizione data dalla norma indicata.
i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6. 2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per: a) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilità, garantita entro tolleranze specificate
Fonte: dlgs-2010-04-29-75 — art. 2 →