Definizione data dalla norma indicata.
qualunque tecnica applicata dall’organizzazione di revisione nel corso dell’esecuzione della stessa, tra cui la raccolta dei dati, la scelta e l’applicazione delle metodologie, quali sperimentazioni e procedure analitiche sostanziali, ed eventuali altre azioni intraprese per raccogliere e analizzare informazioni al fine di raccogliere prove di revisione e formulare le conclusioni della revisione, a esclusione della formulazione di un giudizio di revisione o della relazione di revisione
Fonte: reg-2023-10-20-436 — art. 2 →