Definizione data dalla norma indicata.
la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonché ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi
Fonte: dlgs-2001-04-12-210 — art. 1 →