Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l'avvenuto compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attività finanziarie, in esito ai quali le attività finanziarie stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito
Fonte: dlgs-2004-05-21-170 — art. 1 →il compimento degli atti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170
Fonte: dlgs-2015-11-16-180 — art. 1 →