Definizione data dalla norma indicata.
un partecipante diretto come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), un cliente come definito al punto 15) del medesimo articolo o un cliente indiretto, un secondo cliente indiretto o un terzo cliente indiretto come definiti all’articolo 1, lettere b), d) ed e), rispettivamente, del regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione (4) che presta servizi di compensazione, in modo diretto e indiretto, nell’Unione
Fonte: reg-2023-05-03-1615 — art. 1 →