Definizione data dalla norma indicata.
(a) accantonamenti — rilevati come passività (assunto che sia possibile effettuare una stima attendibile) perché sono obbligazioni effettive e perché è probabile che per il loro adempimento sarà necessario l'impiego di risorse economiche atte a produrre benefici economici
Fonte: reg-2003-09-29-1725 — art. 2 →