Definizione data dalla norma indicata.
quando le alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello è coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione
Fonte: dlgs-2021-02-02-18 — art. 2 →