Definizione data dalla norma indicata.
zona marittima o interna di terra e di acqua ufficialmente riconosciuta da uno Stato membro e costituita da infrastrutture e attrezzature tali da consentire, principalmente, l'ormeggio dei pescherecci, il carico e lo scarico delle loro catture, il magazzinaggio, l'assunzione in carico e la consegna di tali catture nonché l'imbarco e lo sbarco dei pescatori
Fonte: reg-2022-12-14-2473 — art. 2 →