Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
le piante come definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/2031
Fonte: reg-2017-03-15-625 — art. 3 →le piante vive e le seguenti parti vive di piante: a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto
Fonte: reg-2016-10-26-2031 — art. 2 →