Definizione data dalla norma indicata.
le autorità di risoluzione, le autorità competenti o i ministeri competenti designati a norma del presente regolamento o a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE ovvero le altre autorità degli Stati membri con competenze in materia di attività, diritti, obblighi o passività delle CCP di paesi terzi che prestano servizi di compensazione nella loro giurisdizione
Fonte: reg-2020-12-16-23 — art. 2 →