Definizione data dalla norma indicata.
l'esperto indipendente incaricato di effettuare la valutazione in conformità dei requisiti e dei criteri di cui alla parte IV del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (5) o l'autorità di risoluzione quando effettua la valutazione di cui all'articolo 36, paragrafi 2 e 9, della direttiva 2014/59/UE
Fonte: reg-2016-05-23-1401 — art. 1 →