Definizione data dalla norma indicata.
un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o un fondo d'investimento alternativo (FIA) di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)
Fonte: reg-2014-10-10-35 — art. 1 →