organismo di diritto pubblico

Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato

Fonte: reg-2013-12-17-1303art. 2

un organismo che ha tutte le caratteristiche seguenti: a) è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) è dotato di personalità giuridica, c) è finanziato, integralmente o per la maggior parte, dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico o la sua gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi

Fonte: reg-2024-04-29-1309art. 2

qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto

Fonte: dir-2004-03-31-18art. 1-84
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