Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: reg-2013-09-24-920 — art. 1 →l'organismo autorizzato a svolgere l'attività di accreditamento nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del regolamento (CE) 765/2008, designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99
Fonte: dlgs-2022-08-03-123 — art. 3 →