Definizione data dalla norma indicata.
gli organismi periferici, territorialmente competenti in relazione agli ordinamenti di Forza armata, diretti da un ufficiale con grado dirigenziale del Genio, che sono provvisti di autonomia amministrativa o al cui servizio amministrativo provvede altro ente o distaccamento della Forza armata
Fonte: dpr-2012-11-15-236 — art. 2 →