Definizione data dalla norma indicata.
il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione. 2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione. 3. Per la determinazione del volume d'affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all'articolo 37,
Fonte: dlgs-2026-01-19-10 — art. a-158 →