Definizione data dalla norma indicata.
nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici
Fonte: dlgs-2009-02-24-22 — art. 2 →