Definizione data dalla norma indicata.
un livello elevato, ma non assoluto, di garanzia che consente all’organizzazione di revisione di affermare, nel giudizio di revisione o nelle conclusioni della revisione, se il fornitore sottoposto a revisione è conforme agli obblighi o agli impegni sottoposti a revisione sulla base di prove sufficienti e adeguate
Fonte: reg-2023-10-20-436 — art. 2 →