Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il lavoro ritenuto di pari valore secondo i criteri non discriminatori, oggettivi e neutri sotto il profilo del genere di cui all'articolo 4, paragrafo 4
Fonte: dir-2023-05-10-970 — art. 3 →il lavoro ritenuto di pari valore secondo i criteri non discriminatori, oggettivi e neutri sotto il profilo del genere di cui all'articolo 4 del presente decreto
Fonte: dlgs-2026-05-07-96 — art. 3 →