Definizione data dalla norma indicata.
l’itinerario tra la località in cui ha inizio la spedizione nel paese di spedizione, attraverso i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, fino all’impianto di trattamento nel paese di destinazione. Si applicano inoltre le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «commerciante», «intermediario», «gestione dei rifiuti», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio», e «smaltimento» di cui all’articolo 3, punti 1, 2, da a 9, da 13 a 15, 16, 17 e 19, rispettivamente, della dir
Fonte: reg-2024-04-11-1157 — art. 3 →