istituto finanziario di paesi terzi

Definizione data dalla norma indicata.

entità, la cui sede centrale si trova in un paese terzo, autorizzata ai sensi della legge del suddetto paese terzo a svolgere qualsiasi servizio o attività tra quelli elencati nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/65/UE, nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24)

Fonte: reg-2014-05-15-600art. 2
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