Definizione data dalla norma indicata.
le informazioni sull'animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione, generate lungo tutta o parte della filiera avicola interessata dall'etichettatura volontaria, apponibili nell'etichettatura e necessarie per garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni di pollame, assicurando nel contempo la rintracciabilità delle stesse per gli scopi di etichettatura volontaria. Fra queste informazioni si intende per: 1) alimentazione: informazione apponibile nell'etichettatura relativa al tipo di alimentazione somministrata
Fonte: dlgs-2011-10-27-202 — art. 2 →