Definizione data dalla norma indicata.
il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali dell'impresa, laddove quest'ultima non risponda alla definizione di filiazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non sia un'impresa controllata congiuntamente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.
Fonte: reg-2021-12-03-676 — art. 1 →