importo complessivo dell'esposizione al rischio

Definizione data dalla norma indicata.

in riferimento a un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione o a un ente creditizio tenuto a contribuzione che non faccia parte di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione, l'importo determinato al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Fonte: reg-2014-10-22-1163art. 2
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