Definizione data dalla norma indicata.
imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse
Fonte: codice-ambiente — art. 218 →